COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USOM ASD  Camp. 2^

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 32 del 25/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società USOM ASD  Camp. 2^ Cat. Gir. J

Gara USOM CALCIO/PIANENGHESE del  10/01/2010

C.U. n.21 di Cremona del 14.01.2010

La società USOM ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato di squalificare per 7 giornate il Negroni Andrea.

La società USOM ASD Siziano Lanterna chiede con il reclamo la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore, assumendo che le stesso non aveva tenuto nessun comportamento censurabile nei confronti dell’arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art38 del CGS, sentita la reclamante e l’arbitro a chiarimenti, acquisiti altri atti ufficiali, rileva:

Durante l’audizione il rappresentante della Società reclamante ha ribadito totalmente quanto riportato nel reclamo.

Il direttore di gara, sentito da Questa Commissione, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore Negroni, dopo il provvedimento di espulsione, seppure senza violenza, gli ha posto entrambe le mani sul petto impedendogli di avanzare; tutto ciò per chiedere spiegazioni sulla decisione assunta.

Gli ulteriori atti ufficiali acquisiti dalla Commissione nulla di diverso hanno apportato rispetto alla descrizione dei fatti operata dall’arbitro.

Il reiterato comportamento antiregolamentare tenuto dal calciatore Negroni, il quale, non soltanto ha messo le mani sul petto dell’arbitro, ma a fine gara ha rivolto frasi ingiuriose nei confronti di un avversario ed una frase contenente ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara, merita quantitativamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

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