COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Robbio Camp. 2° Cat
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Robbio Camp. 2° Cat. Gir. V
Gara Robbio/Villanova del 217/01/2010
CU n. 25 della Delegazione di PAVIA datato 28/01/2010
La società ROBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MULLANU Fabio per una ulteriore gara, inibito il dirigente sig. SERRAMONDI Angelo sino al 22.02.2010 e comminato la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché l’ammenda di Euro 100,00 lamentando che il MULLANU aveva preso parte alla gara solamente per un tempo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentare che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto, come correttamente affermato dal GS nella delibera reclamata, il MULLANU ha preso parte alla gara ROBBIO/VILLANOVA del 17.01.2010 nonostante fosse squalificato.
Pertanto, lo stesso calciatore si trovava in posizione irregolare e dunque non aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.