COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società USD Mariano Calcio Cam
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società USD Mariano Calcio Camp. Jun. Reg. Gir. A
Gara Insubria/Mariano Calcio del 27/01/2010
CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010
La società MARIANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ARGENTINI Mirko sino all’1/04/2010, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come chiaramente descritto nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il calciatore sanzionato a fine gara calciava con forza il pallone colpendo al corpo il direttore di gara e proferiva una frase gravemente offensiva. L’arbitro, sentito telefonicamente da Questa Commissione per ulteriori chiarimenti, ha confermato di essere stato colpito dal pallone calciato volontariamente dall’ARGENTINI.
Pertanto, visto la gravità del comportamento tenuto dal calciatore ARGENTINI la sanzione comminatagli dal GS deve ritenersi congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.