COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. C. AUDACE GROTTAZZOLINA avverso sanzioni m

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. C. AUDACE GROTTAZZOLINA avverso sanzioni merito gara Audace Grottazzolina – Azzurra Fermo, del 23.1.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 110 del 27.1.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, tra le altre, applicava le seguenti sanzioni:

-  ammenda di € 130,00 all’A.S.D. C. Audace Grottazzolina per il comportamento dei propri dirigenti e di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro;

-  inibizione fino al 30 giugno 2010 al sig. Traini Tonino, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per reiterato comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’ufficiale di gara.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. C. Audace Grottazzolina, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.

  A dire della reclamante:

-  il Traini, presidente della Società, nell’occasione, protestò palesemente e in maniera prolungata nei confronti del direttore di gara, rifiutandosi altresì di andare a sostituire l’assistente arbitrale di parte allontanato, ma non gli rivolse mai frasi irriguardose né lo minacciò né tentò di colpirlo: una volta allontanato, uscì dal rettangolo di gioco senza null’altro;

-  nessun sostenitore locale entrò a fine gara nello spazio riservato ai tesserati: quello visto dall’arbitro era un calciatore sostituito.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il dirigente Traini per proteste ed insulti nei suoi confronti. Lo stesso, gli si avvicinò fino ad una distanza di circa due metri, con il braccio alzato ed il pugno chiuso, ma veniva fermato dall’allenatore della sua squadra. Posizionatosi oltre la rete di recinzione, reiterava proteste ed insulti nei suoi confronti ogni volta che gli si avvicinava, come pure a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi ed allorchè lasciava l’impianto sportivo. Ha, infine, escluso che il sostenitore presente al termine dell’incontro davanti agli spogliatoi fosse persona autorizzata.

LA COMMISSIONE

 letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;

·  ascoltato l’arbitro;

·  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;

·  considerato che il Codice di giustizia sportiva punisce unicamente la consumazione di un illecito, ma non anche il suo tentativo;

·  ritenuto, pertanto, che la condotta posta in essere dal dirigente Traini, come puntualmente descritta dal direttore di gara, debba essere qualificata come gravemente e reiteratamente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e, come tale, sanzionata;

·  ritenuta la Società responsabile, ai sensi e per gli effetti di cui al 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri dirigenti ed al sostenitore entrato abusivamente nello spazio antistante gli spogliatoi.

P.Q.M.

sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. C. Audace Grottazzolina, così decide:

-  lo accoglie nella parte relativa alla sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente Traini Tonino, per l’effetto, riducendola al 30 aprile 2010;

-  lo respinge nel resto.

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it