COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LABOR 1950 avverso sanzioni merito gara Labo

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. LABOR 1950 avverso sanzioni merito gara Labor – Monsano, del 30.1.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 114 del 3.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Labor 1950 la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per il comportamento dei propri sostenitori: offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria e reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Labor 1950, contestando la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero una riduzione della sanzione impugnata.

  A dire della reclamante, al termine della gara, fuori dallo stadio vi erano solo tre persone intente a parlare tranquillamente tra loro, senza alcuna intenzione violenta nei confronti dell’arbitro.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori locali, precisando che gli stessi lo insultarono per tutta la durata della gara, senza, peraltro alcun evidente motivo. Gli stessi sputavano altresì all’allenatore della squadra avversaria ogni volta che questi si alzava dalla propria panchina. A fine gara, i ridetti sostenitori locali attendevano la sua uscita brandendo degli ombrelli e continuando ad insultarlo.

  LA COMMISSIONE

letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la responsabilità della Società in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori; ritenuto che gli avversari e l’arbitro meritano sempre rispetto, ed in particolare quest’ultimo per il ruolo istituzionale assegnatogli e, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti offensivi e minacciosi;ritenuto, alla luce delle suesposte considerazioni, che la sanzione applicata dal primo Giudice alla Società debba essere confermata.

P.Q.M.

respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Labor 1950 ed ordina incamerarsi la relativa  tassa.

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