COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA avverso sanzioni m
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 17/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. VIS P.S. ELPIDIO C. FALERIA avverso sanzioni merito gara Vis P.S. Elpidio – Francavilla, del 23.1.2010 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 110 del 27.1.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore D’Annibali Gianluca, asseritamene tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vis P.S. Elpidio Calcio Faleria, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, pur protestando in maniera marcata nei confronti dell’arbitro, si sarebbe tuttavia limitato ad appoggiargli le mani sui fianchi, con gesto plateale ma non di effettiva e violenta contestazione.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il D’Annibali, nell’occasione, gli andò incontro minacciandolo ed abbracciandolo per la vita. Il gesto fu vigoroso e protratto per circa cinque secondi, ma non gli procurò alcun dolore. A fine gara, negli spogliatoi, lo stesso calciatore continuava a minacciarlo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
La Commissione ritiene che la condotta del D’Annibali sia stata minacciosa ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P. Q. M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Vis P.S. Elpidio Calcio Faleria, riduce la sanzione della squalifica del calciatore D’Annibali Gianluca a quattro giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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