COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO avverso sanzioni merito gara San

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. SAN BIAGIO avverso sanzioni merito gara San Biagio – Cerreto, del 6.2.2010 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 119 del 10.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al sig. Tacchi Danilo, tecnico asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 7 aprile 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘A.S.D. San Biagio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, senza minimamente toccarlo.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato il Tacchi perché, dopo essere stato richiamato più volte, proferiva ingiurie nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso tecnico entrava sul terreno di gioco e, puntandogli e spingendogli il dito sul petto, continuava ad insultarlo. Al termine dell’incontro, il ridetto Tacchi reiterava nelle proteste, proferendo anche frasi irriguardose all’indirizzo dell’ufficiale di gara.

  Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.

  Ritenuta provata la responsabilità dell’allenatore Tacchi Danilo in ordine ai fatti ascrittigli, la cui gravità giustifica appieno la misura della sanzione inflitta, non essendo consentita giustificazione alcuna per il comportamento posto in essere da persona che per il ruolo rivestito è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti.

  Pertanto, la sanzione, rapportata alle risultanze in atti, si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere data conferma.

 

P.Q.M.

la Commissione respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. San Biagio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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