COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VISSO 1967 avverso sanzioni merito gara

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VISSO 1967 avverso sanzioni merito gara Visso – Vis Civitanova, del 6.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 41 del 10.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Visso la sanzione dell’ammenda di  € 400,00 per il comportamento tenuto, al termine della gara, dai propri tesserati e sostenitori nei confronti di quelli della squadra avversaria.

  Lo stesso Giudicante applicava al calciatore Valentini Daniele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di alcuni calciatori ospiti.

  Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Visso 1967, deducendo che:

-  il Valentini protestò verbalmente, anche con toni alquanto risentiti, nei confronti degli avversari che per tutta la durata della gara lo avevano insultato, ma non colpì assolutamente alcuno di essi;

-  al termine dell’incontro, nello spazio antistante gli spogliatoi, i sostenitori delle due squadre espressero le loro opinioni ma senza addivenire in alcun modo alle mani.

  Concludeva la reclamante chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione delle sanzioni impugnate.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere visto il calciatore Valentini colpire, a fine gara, un avversario con un calcio ed un pugno. Contemporaneamente, in tribuna, una decina di sostenitori locali aggredirono con spintoni e calci due o tre tifosi della squadra avversaria: il tutto terminò dopo tre o quattro minuti. 

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltati l’arbitro e la reclamante;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; disattese le argomentazioni della Società in ordine alla pretesa mancanza dell’elemento della violenza nella condotta posta in essere dal Valentini, la quale viceversa - presentando le caratteristiche della pericolosità e dell’astratta lesività dell’integrità fisica del destinatario, essendo stato quest’ultimo attinto con un calcio ed un pugno – deve essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale;ritenuto che, in base alle dichiarazioni dell’arbitro, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano parzialmente attenuati nella loro obiettiva gravità, derivandone una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Società, tenuto conto della sua categoria di appartenenza, nonché dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.

P.Q.M.

in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Visso 1967, così decide:

-  riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda applicata alla medesima Società;

-  riduce a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Valentini Daniele. 

  Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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