COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA PICENA CALCIO 2008 avverso sanzioni m

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. NUOVA PICENA CALCIO 2008 avverso sanzioni merito gara Nuova Picena - Riviera Calcio, del 6.2.2010 - Campionato Regionale di Seconda Categoria – girone “E - Com. Uff. n. 119 del 10.2.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Cognini Matteo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara in quanto espulso dall’arbitro “per aver colpito dapprima con una gomitata al volto un calciatore avversario e successivamente con uno schiaffo un altro giocatore. Entrambi i calciatori colpiti non riportavano conseguenze”.

  Avverso tale decisione ha interposto rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Picena Calcio 2008, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

  A dire della reclamante il Cognini, nell’occasione, si sarebbe limitato a dare, in azione di gioco, una gomitata involontaria e non al volto, ad un avversario peraltro senza arrecargli alcun danno. Nel tentativo di divincolarsi dall’accerchiamento dei compagni di squadra del giocatore colpito, si sarebbe aiutato con le mani, ma ancora senza arrecare danno alcuno.

  Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Cognini per avere colpito, volontariamente, con una gomitata al collo un avversario in una fase di gioco. Subito dopo, formatosi un capannello di giocatori avversari attorno a lui, colpiva con uno schiaffo al volto uno di questi.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro; udito in camera di consiglio il Giudice relatore;ritenuta provata la condotta ascritta al Cognini e che la stessa, per una parte, debba essere qualificata come violenta e quindi punibile ai sensi del 4° comma, lett. b) dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, essendo fuori discussione che questi colpì con uno schiaffo al viso un calciatore della squadra avversaria; per l’altra, dopo essere stato espulso dall’arbitro per fallo di gioco;ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio. P.Q.M.

respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Picena Calcio 2008 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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