COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. R.M. CALCIO CIVITANOVA avverso sanzioni mer
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. R.M. CALCIO CIVITANOVA avverso sanzioni merito gara Colmuranese – R.M. Calcio Civitanova, del 7.2.2010 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 41 del 10.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Micucci Alessio, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un avversario.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. R.M. Calcio Civitanova, dolendosi dell’entità della sanzione applicata, ritenuta eccessivamente afflittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione.
A sostegno di tale richiesta la reclamante adduceva che, nel clima creatosi durante l’incontro, il proprio calciatore reagì al comportamento provocatorio posto in essere nei suoi confronti dagli avversari, dando semplicemente una spinta ad uno di questi.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il calciatore Micucci per avere insultato e dato uno spintone all’avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco.
Motivi della decisioneLa Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame sia meritevole di accoglimento.
Infatti, la condotta posta in essere dal Micucci integra Ia fattispecie di cui al 4° comma, lett. a), dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva, e va quindi correttamente sanzionata con la squalifica per due giornate di gara.
P.Q.M.accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. R.M. Calcio Civitanova, per l’effetto, riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Micucci Alessio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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