COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso decisioni merito ga

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. avverso decisioni merito gara Colmuranese – Pennese, del 24.1.2010 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 38 del 27.1.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

 

  Con nota del 28 gennaio 2010 l’A.S. Pennese P.S.G. preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara indicata in epigrafe, chiedendo e ricevendo, in pari data, copia degli atti ufficiali.

  La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito.

LA COMMISSIONE

visto l’art. 33, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva,

P.Q.M.

dichiara improcedibile il gravame come sopra proposto dall’A.S. Pennese P.S.G. ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.

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