COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FIGHT BULLS CORRIDONIA C5 avverso decisioni merito

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO FIGHT BULLS CORRIDONIA C5 avverso decisioni merito gara Serralta – Fight Bulls, del 30.1.2010 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 40 del 6.2.2010 della Delegazione Provinciale di Macerata.

  Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.

  Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 16 febbraio 2010, quindi oltre i sette giorni successivi al 6 febbraio 2010, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

  La Commissione,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Fight Bulls Corridonia C5 per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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