COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 24/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI CAO DAVIDE, ALESSI MAURIZIO, CAMPITELLI BERNARDINO, DELL’A.S.D. ARANCIOBLU E DELL’A.S.D. F.C. ATLETICO PICENO.
Con provvedimento del 21 gennaio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- Cao Davide, calciatore attualmente tesserato dell’A.S.D. Monticelli, Alessi Maurizi, presidente dell’A.S.D. Arancioblu, e Campitelli Bernardino, presidente dell’A.S.D. F.C. Atletico Piceno delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nonché dell’art. 100, comma 2, delle N.O.I.F. per aver trasferito il giocatore Cao Davide senza l’osservanza delle disposizioni federali vigenti in materia di cessioni dei calciatori dilettanti;
- l’A.S.D. Arancioblu a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato;
- l’A.S.D. F.C. Atletico Piceno a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
Con nota del 3 febbraio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per le ore 18,30 del giorno 22 febbraio 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti.
All’inizio del dibattimento, le parti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulla quale ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale.
A seguito di tale istanza, la Commissione ha adottato e pubblicato, dandone contestuale lettura, la seguente
ORDINANZA
“La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche,
premesso
· che con atto del 21 gennaio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito avanti questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- Cao Davide, calciatore attualmente tesserato dell’A.S.D. Monticelli, Alessi Maurizi, presidente dell’A.S.D. Arancioblu, e Campitelli Bernardino, presidente dell’A.S.D. F.C. Atletico Piceno delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nonché dell’art. 100, comma 2, delle N.O.I.F. per aver trasferito il giocatore Cao Davide senza l’osservanza delle disposizioni federali vigenti in materia di cessioni dei calciatori dilettanti;
- l’A.S.D. Arancioblu a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed al proprio tesserato;
- l’A.S.D. F.C. Atletico Piceno a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Cgs per le violazioni ascritte al proprio Presidente;
· che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs;
· che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
visti
- l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
- l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato
- che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
- che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate:
- Cao Davide: sanzione base mesi due di squalifica, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni quaranta;
- Alessi Maurizio: sanzione base mesi quattro di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni ottanta;
- Campitelli Bernardino: sanzione base mesi quattro di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni ottanta;
- A.S.D. Arancioblu: sanzione base € 750,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 500,00;
- A.S.D. F.C. Atletico Piceno: sanzione base € 500,00 di ammenda, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 350,00;
dispone
l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- Cao Davide: squalifica per giorni quaranta;
- Alessi Maurizio: inibizione per giorni ottanta;
- Campitelli Bernardino: inibizione per giorni ottanta;
- A.S.D. Arancioblu: ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);
- A.S.D. F.C. Atletico Piceno: ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00).”
Dopo aver dato lettura dell’ordinanza, la Commissione ha dichiarato chiuso il procedimento.