COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA CECOLINI F.C. avverso sanzioni m

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 132 del 03/03/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VILLA CECOLINI F.C. avverso sanzioni merito gara Villa Fastigi – Villa Ceccolini, del 14.2.2010 – Coppa Marche Terza Categoria Pesaro - Com. Uff. n. 63 del 16.2.2010 della Delegazione Provinciale di Pesaro.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Scarlatti Giacomo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2010 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti di un sostenitore della squadra avversaria e dell’arbitro.

  Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Ceccolini F.C., chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva in rapporto ai fatti ascritti al proprio tesserato; in ogni caso, da scontare in Coppa Marche, ove maturata, e non in Campionato.

  A dire della reclamante, l’arbitro avrebbe equivocato per intenzione di venire a vie di fatto ciò che invece fu un dialogo tranquillo e pacifico tra due buoni conoscenti: un sostenitore della squadra locale, che in realtà altri non era che un dirigente, e lo Scarlatti. Quest’ultimo poi, vistosi ingiustamente espulso, si recava negli spogliatoi e dava un calcio alla bandierina del calcio d’angolo, peraltro subito dallo stesso rimessa a posto.

  Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere espulso il calciatore Scarlatti, il quale usciva dal terreno di gioco ed, avvicinatosi alla rete di recinzione, la scuoteva ed urlava contro un sostenitore ivi appostato, con tono di insulto e non certo di dialogo o addirittura scherzoso. Dopo la notifica del provvedimento, lo stesso Scarlatti lo insultò e lo minacciò. Infine, uscendo dal campo, diede un calcio alla bandierina d’angolo, poi rimessa a posto da altro calciatore.

LA COMMISSIONE letto il reclamo ed esaminati  gli atti ufficiali di gara;ascoltato l’arbitro;udito in camera di consiglio il Giudice relatore; rilevato che il rapporto arbitrale e le successive dichiarazioni del direttore di gara, che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non consentono dubbi di sorta sullo svolgimento dei fatti, sul loro contenuto e sulla conseguente responsabilità del calciatore Scarlatti;ritenuto che le condotte poste in essere dal medesimo calciatore integrino le fattispecie di cui al 4° comma dell’art. 19 del Codice di giustizia sportiva e vadano punite con le sanzioni ivi previste, come applicate dal primo Giudice; ritenuta, pertanto, la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo Collegio.

P.Q.M.

respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa Ceccolini F.C. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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