F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 09 Febbraio 2010
1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGNORI: POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE POTENZA SPORT CLUB S.R.L., GIUZIO PASQUALE ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETÀ; DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 6 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: POTENZA SPORT CLUB S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 3 E 4 COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI; SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. DALLA VIOLAZIONE DELL’ ART. 4, COMMI 1 E 5 C.G.S, VIOLAZIONI ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO PER L’ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA POTENZA/SALERNITANA DEL 20.4.2008 – NOTA PROT. 448/1173PF07/08/SP/MA DEL 24.7.2008
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 14/CDN del 7 agosto 2008)
Ordinanza La C.G.F., ritenuto preliminarmente che la qualità di parte del presente procedimento vada esclusivamente riconosciuta in capo alle persone, fisiche e giuridiche, nei confronti delle cui posizioni la Procura Federale ricorrente ha proposto istanza di revocazione dei capi della decisione della C.D.N che li riguarda e cioè Postiglione¸ Giuzio e le società Potenza Sport Club s.r.l. e Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; ritenuto, altresì, che, anche al fine di acquisire utili elementi di giudizio relativamente a tutte le questioni ed eccezioni sollevate dalle parti, da affrontare in forma unitaria, compresa quella della ammissibilità del ricorso (la cui decisione è allo stato impregiudicata), appare necessario che la Procura Federale proceda ad una integrazione istruttoria, chiedendo ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 all’Autorità Giudiziaria procedente di Potenza copia degli atti successivi all’emanazione dell’ordinanza di custodia cautelare, e specificamente degli interrogatori di garanzia di tesserati della F.I.G.C. (ed in particolare di Evangelisti); fissa per la richiesta di tali atti, il termine di 7 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza P.Q.M. Dispone che la Procura Federale proceda all’incombente istruttorio di cui sopra nel termine prima fissato, incaricando la Segreteria di comunicare alle parti come sopra individuate la presente ordinanza e la data della nuova udienza e dando ad esse facoltà di porre in essere ogni attività difensiva in relazione ai documenti da acquisire.
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