F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio  2010  www.figc.it 5) RICORSO DELL’U.S. CARATESE AVV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 155/CGF del 15 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 9 Febbraio  2010  www.figc.it

5) RICORSO DELL’U.S. CARATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GALLIANI GIACOMO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CARATESE/CASALE CALCIO DEL 16.1.2010

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 20.1.2010)

La U.S. Caratese 1908 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 20.1.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara U.S. Caratese/Casale Calcio la squalifica per tre gare effettive al calciatore Galliani Giacomo in quanto “espulso per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa, alla notifica del provvedimento reiterava le offese”. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il giocatore espulso sarebbe stato il compagno Pozzi Michael e non il Galliani, come risultante anche dal rapporto di gara da cui risulta che il Galliani ha giocato fino al decimo del secondo tempo lasciando il campo per sostituzione. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della squalifica. La Corte, sentito telefonicamente l’arbitro e preso atto del fax da lui pervenuto con cui lo stesso ammette di aver erroneamente indicato come espulso il numero 10 della Caratese Galliani Giacomo, anziché il numero 9 Pozzo Michael, accoglie il ricorso e rinvia al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Caratese di Carate Brianza (Milano), annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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