F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVE
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 20 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:
a) DELL’AMMENDA DI € 2.500,00;
b) DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA;
c) DELLA SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO A TUTTO IL 30.6.2010 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/ISEF DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 303 del 24.12.2009)
Al 2’ del 1° tempo della Leonida Gragnano/Isef in calendario il 20 dicembre 2009 e valevole per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, a seguito di un diverbio fra due calciatori, quasi tutti i calciatori della squadra ospitante si scagliavano contro gli avversari colpendoli con calci e pugni, sicchè, l’arbitro, vista l’impossibilità di riportare la calma essendo risultato vano anche l’intervento dell’allenatore del Leonida Gragnano, Sorrentino Domenico, inutilmente adoperatosi per placare gli animi, decideva di sospendere l’incontro. Per quanto accaduto il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 303 del 24 dicembre 2009, oltre a comminare squalifiche di varie entità agli atleti responsabili degli atti di violenza, infliggeva al Leonida Gragnano la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 9 punti in classifica, l’ammenda di € 2.500,00 e la squalifica del terreno di gioco a tutto il 30 giugno 2010 con obbligo di disputare le partite in campo neutro a porte chiuse. Contro tale decisioni ha proposto appello a questa Corte il sodalizio punito che, pur riconoscendo la gravità dei fatti, si duole di essere stato perseguito con eccessiva durezza, iputando al primo Giudice di non aver valutato adeguatamente, per attenuare la responsabilità di esso ricorrente, sia la fattiva collaborazione del Sorrentino, peraltro suo unico dirigente presente sul campo, sia lo stesso giudizio dell’arbitro che, nel proprio referto, aveva qualificato come “corretto” il comportamento dei dirigenti locali. Ha chiesto pertanto una decurtazione delle sanzioni inflittagli, richiesta che appare meritevole di accoglimento. Pur senza voler in alcun modo sminuire la notevole antisportività dell’accaduto, tanto più grave ove si consideri la modesta rilevanza della causale, la giovane età dei protagonisti ed infine il fatto che la società non aveva provveduto a fornire alla propria squadra un congruo sostegno dirigenziale, è innegabile che le doglianze avanzate con l’atto di impugnazione abbiano un qualche fondamento. Il vano prodigarsi dell’allenatore che, come referta l’arbitro, anche dopo la sospensione, rimproverò aspramente i propri calciatori, va tenuto nella debita considerazione e costituisce sufficiente motivo per circoscrivere il perimetro sanzionatorio in un’area meno affittiva che, comunque, non sottovaluti l’incidenza negativa dell’evento. Reputa di conseguenza questo collegio equo e più corrispondente al tasso di responsabilità oggettiva riferibile all’occorso ridurre la pena pecuniaria di € 1.000,00 la penalizzazione a punti 6 e la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31 marzo 2010, eliminando altresì l’obbligo di giocare a porte chiuse. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Leonida Gragnano Futsal di Gragnano (Napoli), riduce, rispettivamente, la sanzione:
a) dell’ammenda ad € 1.500,00;
b) della penalizzazione a punti 6 in classifica;
c) della squalifica del terreno di giuoco fino al 31.3.2010 con annullamento dell’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse.
Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.
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