F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVER
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 23 Febbario 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA DEL 5.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010)
Con rituale e tempestivo reclamo la Salernitana Calcio 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 165 del 6.1.2010) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Salernitana/Brescia del 5.1.2010, ha comminato l'ammenda di € 30.000,00 con diffida, per le condotte violente dei suoi sostenitori. Con i motivi scritti la reclamante ha preliminarmente eccepito la contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio atteso che il Giudice Sportivo, pur avendo richiamato a suo beneficio il dettato normativo di cui all'art. 13, cooma 1 lett. a) e b), per mezzo del quale avrebbe dovuto applicarsi l'esimente, ha,comunque, di fatto irrogato la sanzione. Ha, altresì, eccepito la eccessività della sanzione con riferimento a precedenti similari condotte antidisciplinari per le quali, pur in presenza di lesioni fisiche agli Ufficiali di gara e ad altri organi preposti al controllo, erano state comminate sanzioni più lievi. Infine, si è doluta del fatto che, nel corso della corrente annata sportiva, non sussistevano a suo carico specifici ed analoghi precedenti. Ha, altresì rilevato che il comportamento dei suoi sostenitori non era stato determinato da provvedimenti tecnici arbitrali, bensì da proteste per il non buon andamento della squadra. Ha concluso, pertanto, per il suo proscioglimento dagli addebiti contestatile. All'udienza del 22.1.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Osserva questa C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Dagli atti ufficiali, infatti, si evincono le reiterate condotte violente poste in essere dai sostenitori della reclamante, concretizzatisi, durante tutto il corso della gara, con ripetuti lanci, sul terreno di gioco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie di plastica, indirizzate, in particolare, verso un Assistente che veniva colpito senza conseguenze lesive, così come verso il collaboratore della Procura Federale, colpito al capo da un accendino senza avere riportato alcun danno. Tali accadimenti avevano indotto l'Arbitro a sospendere il gioco, che poteva riprendere dopo circa tre minuti, anche per l'apprezzabile intervento di alcuni dipendenti e calciatori della reclamante. Circostanza, questa, che aveva consentito al Giudice Sportivo di comminare una sanzione attenuata ex art. 14, comma 5, in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) C.G.S.. Del tutto congrua si appalesa, pertanto, la sanzione gravata, attesi i precedenti disciplinari sanzionati dal Giudice Sportivo, nel corso della corrente Stagione Sportiva, a carico della reclamante, il che giustifica ampiamente l'irrogazione della diffida altresì comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 di Salerno e dispone, come richiesto dalla reclamante, l’addebito della tassa reclamo.
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