F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 4) RECLAMO RIMINI CALCIO S.R.L AVVERSO IL RICON

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

4) RECLAMO RIMINI CALCIO S.R.L AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’ARMANDO PICCHI CALCIO S.R.L. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE FERRETTI ATHOS

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La Commissione Vertenze Economiche, con la decisione di cui in epigrafe, decidendo in ordine al reclamo proposto dalla società Armando Picchi di Livorno avverso la certificazione emessa dall’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., in relazione alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Athos Ferretti, ha riconosciuto il diritto della società Armando Picchi, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del prefato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla Rimini Calcio F.C. il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi dell’art. 99 N.O.I.F.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Rimini Calcio, deducendo con un unico motivo che l’art. 99 N.O.I.F. riconosce il premio di formazione e addestramento tecnico a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, sempre che il calciatore al momento del tesseramento non abbia compiuto il venticinquesimo anno di età, mentre nella fattispecie il Ferretti nato il 10.3.1983 è stato tesserato dalla società Armando Picchi il 30.6.2008 quando aveva compiuto il venticinquesimo anno di età. La questione non nuova è stata già affrontata e risolta da questa Corte di Giustizia che ha ritenuto che nella fattispecie del riconoscimento al preteso diritto di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, i parametri fissati dal combinato disposto dell’art. 99 N.O.I.F. e dalla allegata tabella B, per determinare il premio spettante alla società dilettantistica, in relazione all’età del calciatore di riferimento, indicano chiaramente che nel computo della età ultima che dà diritto al premio debba comprendersi l’intero periodo che precede il compimento dell’anno successivo (cfr Com. Uff. n 2/C del 9.7.1998). La Corte di Giustizia Federale condivide pienamente tale principio, che peraltro è di comune accezione, quale fatto giuridico condizionante l’applicazione di determinate norme. Pertanto rigetta il ricorso della società Rimini Calcio. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Rimini Calcio S.r.l. di Rimini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it