F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it 5) RECLAMO SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009  www.figc.it

5) RECLAMO SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELL’A.S. SESTESE CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SORBERA SAMUELE

(Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)

La Commissione Vertenze Economiche con la delibera di cui al Com. Uff. n. 4/D del 31.7.2009 in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Sestese Calcio avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con riferimento alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Samuele Sorbera, ha riconosciuto il diritto della A.S. Sestese Calcio, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del prefato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla società San Marino Calcio il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi degli artt. 97/99 N.O.I.F.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società San Marino Calcio, deducendo che per effetto dello svincolo intervenuto a norma dell’art.108 N.O.I.F. tra il calciatore Sorbara e la società Sestese Calcio in data 30.6.2008, che comporta la rinuncia da parte della società già titolare del tesseramento ad ogni suo diritto per la stagione successiva, la società dilettantistica non ha alcun diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, dal momento che l’art. 99 N.O.I.F. contiene la espressa previsione che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica soltanto in costanza del vincolo del tesseramento al momento del primo contratto da professionista. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La questione non nuova è stata più volte delibata da questa Corte di Giustizia Federale, da ultimo (Ternana Calcio/ASD Leonessa Altamura Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi riproposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F. nel disciplinare la fattispecie fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è dettato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e,non è senza significato perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio. In particolare osserva la Corte di Giustizia Federale che l’accordo rescissorio intervenuto tra la società dilettantistica e il calciatore ai sensi dell’art.108 N.O.I.F. oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui viene pattuito non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, alcuna rinuncia ai diritti acquisiti in virtù dell’art. 99, dal momento che la rinuncia ad eventuali premi spettanti non può costituire oggetto di pattuizione diretta tra società e calciatori, essendo prevista in via di ipotesi, nel rispetto peraltro delle condizioni dettate dal secondo comma dell’art. 99 N.O.I.F., solo con l’accordo scritto tra le due società. Né d’altra parte può sostenersi che diversamente opinando l’art. 108 costituirebbe una duplicazione dell’art. 113, il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 108 ha per oggetto lo svincolo che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Né maggior pregio ha l’osservazione che una diversa interpretazione dell’art. 108 limiterebbe la circolazione dei calciatori, perché al contrario l’eventuale perdita del diritto al premio costituirebbe per le società dilettantistiche un remora ad accordare lo svincolo consensualmente. Il ricorso dunque,anche sotto il profilo sistematico risulta infondato e come tale va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica di San Marino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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