F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 www.figc.it 7) RECLAMO A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERS
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 www.figc.it
7) RECLAMO A.C. BELLARIA IGEA MARINA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA” EX ART. 99 NOIF IN FAVORE DELLA POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO RELATIVAMENTE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 04/D del 31.7.2009)
La Commissione Vertenze Economiche con la delibera di cui al Com. Uff. n.4/D del 31.7.2009 in accoglimento del reclamo proposto dalla Polisportiva Virtus Castefranco Calcio avverso la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., con riferimento alla stipula del primo contratto da professionista del calciatore Adil Mezgour, ha riconosciuto il diritto della Polisportiva Virtus Castefranco Calcio, titolare dell’ultimo tesseramento dilettantistico del citato calciatore nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008, ad ottenere dalla società Bellaria Igea Marina il premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi degli artt. 97 e 99 N.O.I.F.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Bellaria Igea Marina, deducendo che per effetto del fatto che lo svincolo del calciatore Mezgour sarebbe intervenuto a norma dell’art. 32 N.O.I.F. per raggiungimento del venticinquesimo anno di età, la società dilettantistica non avrebbe alcun diritto al premio di addestramento e formazione tecnica, dal momento che l’art. 99 N.O.I.F. conterrebbe la espressa previsione che detto premio venga corrisposto alla società dilettantistica soltanto in costanza del vincolo del tesseramento al momento del primo contratto da professionista. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La questione, non nuova, è stata in effetti più volte delibata da questa Corte Federale (da ultimo, Ternana Calcio - ASD Leonessa Altamura – Com. Uff. n. 120/CGF) che ha disatteso la tesi proposta dalla ricorrente società, ritenendo che la vigenza del tesseramento al momento della stipula del primo contratto professionistico non costituisce, secondo la chiara formulazione della norma, un requisito necessario per il diritto al premio, in quanto l’art. 99 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie, fa riferimento unicamente alla attività del calciatore quando era tesserato per la compagine dilettantistica, senza richiedere altresì l’attualità del tesseramento. Il riferimento alla società dilettantistica per la quale il calciatore era tesserato, è operato esclusivamente per identificare la società per la quale il calciatore ha svolto l’ultima attività dilettantistica, così come incisivamente titola la norma stessa e, non è senza significato, perché serve a limitare il premio soltanto a favore dell’ultima società. Le ulteriori argomentazioni svolte dalla ricorrente, che vengono qui esaminate per mera completezza di indagine, sono assolutamente prive di pregio, eccetto quella che, nel rilevare l’erroneo riferimento operato dalla decisione impugnata allo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. anziché ex art. 32 N.O.I.F., effettivamente applicabile al caso di specie, coglie un errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti, errore che, pur meritevole in questa sede di rettifica, non è tuttavia tale da inficiare la correttezza del decisum oggetto del presente gravame, che merita invece conferma e condivisione. In particolare osserva la Corte di Giustizia Federale che lo svincolo per decadenza del tesseramento ex art. 32 N.O.I.F., oltre alla cessazione degli effetti del tesseramento al termine della stagione in cui il calciatore compie il 25° anno di età, non può comportare, contrariamente a quanto assume la società ricorrente, il venir meno del diritto acquisito in virtù dell’art. 99 N.O.I.F. dalla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica, dal momento che tale diritto matura in ragione del solo svolgimento di detta attività e senza che assuma rilievo – come da giurisprudenza consolidata di questa Corte – il fatto della persistenza o della intervenuta cessazione, per qualsivoglia causa, ivi inclusa la decadenza ex art. 32 N.O.I.F., del precedente vincolo di tesseramento al momento della stipula del contratto da professionista. Né d’altra parte può sostenersi che, diversamente opinando, l’art. 32 N.O.I.F. costituirebbe una duplicazione dell’art. 113 N.O.I.F., il quale prevede la facoltà per il calciatore non professionista di tesserarsi autonomamente per una società professionistica, in quanto l’art. 32 ha per oggetto lo svincolo per raggiungimento del venticinquesimo anno di età che consente al calciatore di tesserarsi liberamente per una società professionistica o dilettantistica, mentre l’art. 113 riguarda il passaggio esclusivo da società dilettantistica a società professionistica. Il ricorso dunque, anche sotto il profilo sistematico, risulta infondato e come tale va rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata della Commissione Tesseramenti, con le precisazioni di cui in motivazione per quanto concerne il riferimento, nel caso di specie, allo svincolo ex art. 32 N.O.I.F. anziché 108 N.O.I.F..
Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Bellaria Igea Marina di Bellaria Igea Marina (Rimini) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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