F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 www.figc.it 10) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 www.figc.it
10) DEFERIMENTO PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASTORELLO FEDERICO, AGENTE DI CALCIATORI AUTORIZZATO DALLA F.I.G.C., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 CGS IN RELAZIONE AGLI ARTT. 95, COMMA 6 NOIF., 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI, AL CAPO I DELL’ALLEGATO A DELLO STESSO TESTO REGOLAMENTARE RECANTE IL “CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE”, NONCHÈ ALLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO DI CUI AL COM. UFF. N. 94/A DEL 5.5.2008
A seguito di indagini svolte dalla Procura Federale in ordine al comportamento posto in essere dal signor Federico Pastorello in occasione del deposito del contratto di trasferimento del calciatore Diego Alberto Milito dal Real Saragoza al Genoa FC durante il calcio mercato 2008/2009 (26.8.- 1.9.09), lo stesso Ufficio deferiva l’Agente Pastorello alla Corte di Giustizia Federale per vedere riconosciuta la sua responsabilità disciplinare ex art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione anche all’art. 12, comma 1, Regolamento Agenti ed all’art. 95, comma 6, N.O.I.F., e del Com. Uff. n. 94/A del 5.5.2008 in quanto il deferito avrebbe lanciato all’interno del box allestito nell’occasione per il Genoa FC, una scrittura privata aggiuntiva oltre il termine delle ore 19:00 dell’ultimo giorno utile per i trasferimenti di calciatori fissati dalla normativa settoriale. Tale condotta sarebbe stata accertata direttamente da parte di collaboratori della Procura Federale presenti in loco oltre ad essere poi riportato a livello nazionale dalle principali testate giornalistiche sportive. Si costituisce con rituale memoria l’Agente Pastorello, il quale a mezzo del proprio patrono, pur ammettendo la condotta contestata, chiarisce in sede di audizione personale in udienza che la scrittura de qua, avrebbe contenuto solo patti aggiuntivi rispetto al contratto già formalizzato in tutti i suoi elementi essenziali, per come depositato agli atti della Lega Nazionale Professionisti e che a riprova di ciò, all’interno dei locali della Lega Calcio, erano già presenti i dirigenti del Genoa, intenti al deposito del contratto di trasferimento del calciatore. Chiarisce infine che il patto aggiuntivo è stato lanciato perché il giovane collaboratore era stato materialmente impedito a raggiungere tempestivamente la postazione di cui trattasi, a causa della calca dei giornalisti presente nei locali prima della chiusura degli stessi. La Corte all’esito del dibattimento osserva: i fatti di cui al capo d’incolpazione nel suo materiale svolgersi, risultano incontrovertibilmente confermati oltre che dallo stesso deferito dalle riprese televisive, nelle quali si riscontra in maniera chiara, sia il lancio di fogli all’interno del perimetro dello spazio riservato alla Lega, sia l’autore del lancio. Lo stesso incolpato, nelle proprie note difensive ammette i fatti contestati, sia pur fornendo una giustificazione che non può essere condivisa e, men che meno, può ritenersi un’esimente, non risultando peraltro provato l’oggettivo impedimento che si vorrebbe accreditare. Per questi motivi la C.G.F. visto il deferimento del Procuratore Federale, infligge al signor Pastorello Federico la sanzione della sospensione di mesi 1 e l’ammenda di € 10.000,00.
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