F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S.D. HINTERREGGIO AVVERSO LE SANZIONI:

A) SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 5 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;

B) AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;

C) INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.4.2010 AL SIG. PELLICANÒ FRANCESCO, SEGUITO GARA HINTERREGGIO/ROSARNO DEL 25.10.2009

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)

A seguito del ricorso proposto dal signor Francesco Pellicanò, in proprio e quale presidente della A.S.D. Hinterreggio, con sede in via Ravagnese Superiore di Reggio Calabria, con il quale venivano impugnate contestualmente due decisioni del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, pubblicate sul Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009: - la prima che infliggeva alla società Hinterreggio la squalifica del campo di gioco per 5 gare effettive da disputarsi in campo neutro nonché una ammenda di € 3.000,00; - la seconda che disponeva a carico del Francesco Pellicanò, nella sua qualità di Presidente della società Hinterreggio, la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010. Premesso in fatto che la sanzione a carico della società Hinterreggio veniva irrogata nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere, al termine della gara, propri sostenitori, indebitamente presenti nell’area antistante gli spogliatoi inveito contro gli Ufficiali di gara ed aggredito i medesimi, cagionando agli Assistenti Arbitrali contusioni in diverse parti del corpo (mani e torace)” ; e che la inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.4.2010 nei confronti del Pellicanò era stata disposta nel provvedimento impugnato con la seguente motivazione: “ Benché inibito, ex art.19, comma 1, lett. h) C.G.S., con Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009, al termine della gara entrato sul terreno di gioco ordinava ai calciatori della propria squadra di non effettuare la procedura fair-play e, nella circostanza, definiva gli ufficiali di gara con termini improntati ad estrema trivialità. Nel mentre poi il Direttore di gara si apprestava a fare rientro nello spogliatoio, dapprima lo apostrofava con espressioni ingiuriose e, dopo i ripetuti tentativi di aggressione non riusciti per l’intervento delle Forze dell’Ordine, si scagliava nuovamente contro il medesimo e lo colpiva con un calcio alla gamba sinistra cagionandogli “persistente dolore e trauma contusivo”. Preso atto che nel reclamo si contestano i fatti addebitati al Presidente della società Hinterreggio nel referto arbitrale e si sostiene che gli eventi disdicevoli avvenuti nel corso dell’incontro erano da addebitarsi esclusivamente ai tifosi della squadra avversaria (il Rosarno) adducendo a sostegno una non meglio specificata prova televisiva. Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata trovano pieno riscontro negli atti del procedimento, mentre la prova televisiva a cui si riporta il ricorrente non può avere alcun peso perché non ricorrono le condizioni (art. 35 C.G.S.) per la sua eventuale utilizzazione. Osserva che: 1) il ricorso nella parte concernente le società sportiva Hinterreggio è inammissibile perché proposto dal Pellicanò nella qualità di Presidente della società predetta, funzione che non poteva esercitare in quanto era in corso la inibizione in precedenza comminatagli; 2) per quanto riguarda il ricorso proposto dal Pellicanò in proprio, questa Corte, utilizzando i poteri conferiti dall’ art. 37, comma 4 C.G.S., ritiene che il comportamento del Pellicanò integrato dalla sua indebita presenza (era già stato inibito) sul campo di gioco e negli spogliatoi; dai ripetuti tentativi di aggressione all’arbitro e dalle percosse infine a quest’ultimo inflitte; il tutto nonostante fosse stato già inibito, meritino una sanzione più grave di quella irrogata dal Giudice Sportivo e fissa un nuovo termine di inibizione a carico del Pellicanò fino al 28-10-2012. Peraltro questa Corte non può ignorare quanto segnalato dagli osservatori arbitrali nel loro rapporto circa il comportamento dei tifosi del Rosarno nell’intervallo e a fine gara e ritiene pertanto di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni opportuno accertamento al riguardo. Per questi motivi la C.G.F. esaminato il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Hinterreggio di Reggio Calabria rispettivamente: - dichiara inammissibile il ricorso della società per i punti a) e b); - respinge quello relativo al punto c) rideterminando la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Pellicanò Francesco fino al 28.10.2012. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti in ordine agli episodi accaduti nell’intervallo della gara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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