F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 68/CGF del 13 Novembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. SCOLA MICHELE;

- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. TASSANO ANTONIO, SEGUITO GARA ALBESE/RIVOLI DEL 18.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 58 del 21.10.2009)

L’A.C.D. Rivoli ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, del 21.1.2010 con la quale è stata comminata la: ‐ squalifica per 4 gare effettive al sig. Scola Michele;

‐ squalifica per 4 gare effettive al sig. Tassano Antonio per avere, il primo, tentato di aggredire fisicamente un calciatore della società Albese minacciandolo al contempo con frasi dal contenuto ingiurioso; il secondo per aver istigato alla violenza i propri calciatori e tentato, insieme al sig. Scola, di aggredire calciatori e dirigenti della squadra avversaria ed inveito, altresì, contro la terna arbitrale. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente sostiene che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivamente penalizzante in quanto i tesserati sanzionati avrebbero unicamente rivolto espressioni volgari accompagnate da gesti scomposti ma non minacciosi nei confronti del calciatore avversario e della panchina occupata dalla società ospitante e per questo richiede una attenuazione delle sanzioni irrogate. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall’arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti. La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dai soggetti sanzionati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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