F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DEL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 179/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 82/CGF del 27 Novembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BORRELLI LUCA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

4) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SAN MARINO DEL 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 17.11.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che con decisioni del 17.11.2009, pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 55, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto le seguenti sanzioni:

1) ammenda di € 3.000,00 alla A.S. Nocerina;

2) squalifica per 3 gare effettive al calciatore Borrelli Luca.

Con atto del 21.11.2009, l’A.S.G. Nocerina ha impugnato la suddetta decisione chiedendo l’annullamento o in subordine la diminuzione dell’ammenda comminata alla società e la riduzione della squalifica inflitta al calciatore. Tanto premesso osserva: preliminarmente la Corte ritiene di dover separare il reclamo introduttivo in due distinti appelli in quanto relativo a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara. Nel merito la C.G.F. ritiene congrua la sanzione dell’ammenda sia per il lancio di tre petardi di notevole potenza sia per la indebita presenza, nel tunnel che porta agli spogliatoi, di persona non autorizzata che ha colpito con uno schiaffo alla nuca un calciatore della squadra avversaria. Sul punto, pertanto, non possono trovare ingresso la esimente e le attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S., invocate dalla reclamante. Relativamente poi alla indebita presenza, nel tunnel, del soggetto che si è reso autore delle percosse, è bene rilevare che la stessa fornisce la prova della mancata adozione, da parte della società, di quei modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi. Infine, non è accoglibile la tesi con la quale la reclamante prospetta che il gesto del quale il Borrelli si è reso autore possa integrare un ammonimento rivolto ad un calciatore avversario, in quanto lo stesso è di tale e lampante gravità da integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S. con applicazione della sanzione della squalifica, nel minimo, per 3 giornate. Per questi motivi la C.G.F., separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina di di Nocera Superiore (Salerno) in due distinti appelli, li respinge. Dispone l’incameramento delle relative tasse reclamo.

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