F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it 1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. AVVERS

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it

1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 250,00 INFLITTE AL CALCIATORE FUSCO LUCA SEGUITO GARA GROSSETO/SALERNITANA DEL 14.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, ritualmente proposto premesso che la Salernitana Calcio 1919 S.p.A., con ricorso del 30.11.2009, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha squalificato, per 2 giornate di gara effettive, il calciatore Fusco Luca per “avere contestato l’operato dell’arbitro in termini irrispettosi”. La società reclamante ha dedotto, attraverso i propri motivi di doglianza, che la frase pronunciata dal Fusco all’indirizzo del Direttore di gara non poteva essere riconducibile ad un comportamento ingiurioso o irriguardoso, e, per tali motivi, ha chiesto a questa Corte, in via principale, di riformare l’impugnata delibera, da un lato, riducendo la squalifica al presofferto, dall’altro, annullando l’ammenda irrogata, e, in via subordinata, di ridurre la squalifica aggravando la sanzione accessoria dell’ammenda. Ciò premesso osserva: il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nel senso qui di seguito specificato. La frase pronunciata dal Fusco, ad avviso di questa Corte, non concretizza una contestazione dell’operato arbitrale in termini irrispettosi quanto una più limitata protesta ad una non condivisa decisione del Direttore di Gara, idonea, comunque, ad integrare una violazione dei principi di correttezza e probità. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fusco Luca ad 1 giornata effettiva di gara e € 3.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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