F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. AVVERSO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 4 Dicembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS SEGUITO GARA BOLOGNA/INTER DEL 21.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professioni – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bologna/Inter, disputato in data 21.11.2009 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Maicon Sisenando Douglas la squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver reiteratamente rivolto ad un assistente un’espressione ingiuriosa in inglese. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale sostiene che il signor Maicon non avrebbe rivolto all’assistente un’espressione ingiuriosa ma avrebbe, al contrario, replicato al “vai” dell’ufficiale di gara con un “vai tu”. La società supporta tale ricostruzione assumendo (i) una considerevole distanza tra il calciatore e l’assistente, (ii) l’uso di una lingua, l’inglese, non propria del calciatore né del luogo in cui si è disputata la gara, (iii) la maggiore attinenza, rispetto al termine ingiurioso in questione, dell’espressione “vai tu” come replica all’incitazione dell’arbitro, nonché (iv) l’assenza di particolari motivi di nervosismo che avrebbero potuto spingere il signor Maicon a rivolgersi in tal modo all’assistente. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 4.12.2009, è presente l’Avv. Capellini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, precisa l’irrilevanza delle circostanze addotte dalla società nel proprio ricorso, rilevando, al contrario, la natura di piena prova del referto dell’arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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