F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it 4) RICORSO DEL SIG. BARRETTA FRANCESCO, PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009  www.figc.it

4) RICORSO DEL SIG. BARRETTA FRANCESCO, PRESIDENTE F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 22.12.2009 INFLITTAGLI SEGUITO GARA BRINDISI/CATANZARO DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009)

Il signor Francesco Barretta, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società F.B. Brindisi 1912, con fax del 9.12.2009 ha preannunciato la volontà di presentare ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva inflitto al suddetto signor Francesco Barretta la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 22.12.2009 in riferimento al comportamento tenuto al termine della gara Brindisi/Catanzaro del 6.12.2009. Il reclamo, diretto a ottenere la revoca dell’inibizione inflitta a tutto il 22.12.2009, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, adducendo un fantomatico errore di persona. Al riguardo, va premesso che l’odierno appellante era stato inibito a tutto il 15.12.2009 con decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 58/DIV del 24.11.2009. Ciò nonostante, al termine della gara Brindisi/Catanzaro del 6.12.2009 l’odierno appellante si era recato negli spogliatoi. La difesa dell’appellante tenta di accreditare un errore di persona perché, a suo dire, la persona presente negli spogliatoi sarebbe stata il fratello Giuseppe, Vice Presidente della società. Tale versione dei fatti non è supportata da alcuna prova. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta precisa e circostanziata, il reclamo deve essere respinto anche perché, come si è detto, non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato all’appellante si sia svolto in modo diverso da come risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale. Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Barretta Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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