F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009 www.figc.it 2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SA
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009 www.figc.it
2) RICORSO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE;
SQUALIFICA DI N. 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO MARAGLINO, INFLITTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA /ROSARNO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 2.12.2009)
La Vigor Lamezia S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 2.12.2009 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara di cui in epigrafe la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Maraglino Angelo in quanto “dopo aver percorso correndo circa 40 mt del terreno di gioco, appena raggiunto il Direttore di gara gli tirava da tergo per due volte la maglia in modo energico protestando verbalmente per la conduzione della gara” e l’ammenda di € 1.500,00 per l’indebita presenza prima dell’inizio della gara all’interno e all’esterno dello spogliatoio della società ospitante di persone non identificate che, nonostante l’invito loro rivolto, si attardavano nell’allontanarsi e per l’indebita presenza prima e al termine della gara di altra persona che teneva, nei confronti del Direttore di gara, comportamenti irriguardosi. A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il giocatore si sarebbe limitato ad urlare le sue proteste e in quanto, in ordine alle indebite presenze, nulla avrebbe rilevato il Commissario di campo. La società ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dell’ammenda e la riduzione della squlifica. Entrambe le richieste non possono essere accolte per le ragioni qui di seguito esposte. Infatti, per quanto riguarda l’ammenda, ciò che rileva è quanto puntualmente riportato nel rapporto arbitrale in ordine ai comportamenti addebitati e giustamente commisurati nella sanzione. Quanto alla squalifica comminata al calciatore essa risulta pienamente congrua rispetto al comportamento particolarmente grave da lui assunto. Peraltro il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Catanzaro) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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