F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it 3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 18 Dicembre 2009  www.figc.it

3) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TETA ANGELO SEGUITO GARA NUOVO

CAMPOBASSO/CIVITANOVESE DEL 6.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. uff. n. 84 del 9.12.2009)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti,

- rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata e motivata sul Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009 ha inflitto al calciatore Teta Angelo, tesserato in favore della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, la squalifica per due gare effettive;

- rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso la Pol. Nuovo Campobasso Calcio con il quale ha chiesto a questa Corte la riduzione della squalifica deducendo, a sostegno del gravame proposto, che il comportamento del proprio tesserato, consistito nel divincolarsi da un avversario che lo aveva in precedenza ostacolato, non sarebbe stato riconducibile ad un atto

violento;

- ritenuto che, al contrario, dall’esame del referto arbitrale emerge che il Teta, dopo aver subito un fallo da un calciatore avversario ha colpito, in reazione, lo stesso con una spinta facendolo cadere a terra;

- ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per due gare effettive, ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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