F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010  www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010  www.figc.it

2) RICORSO DELL’A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BRINDISI DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010, ha inflitto alla società A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 750,00. Tale decisione veniva assunta per l’ indebita presenza negli spogliatoi, al termine dell’incontro Noicattaro/Brindisi del 10.1.2010, di persone non autorizzate. Avverso tale provvedimento la società A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.1.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.1.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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