F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it 4) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it
4) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PESCINA VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)
Con preannuncio di reclamo del 13 gennaio 2010 la società sportiva “Pescina Valle del Giovenco” impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Questi in sintesi i fatti:
- al 37° del primo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Giorgio Bellucci, portiere della “Virtus Lanciano 1924”, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenivano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l’intervento di un’ambulanza che conduceva il ragazzo all’ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell’incidente subìto dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all’arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall’incidente occorso al Bellucci, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 gennaio 2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva che la decisione di non continuare la gara era stata presa per tutelare i calciatori delle due squadre e i loro genitori che, dopo il grave incidente occorso al portiere della “Virtus Lanciano 1924”, erano sconvolti al punto che i ragazzi rientravano negli spogliatoi piangendo. Trattandosi di un campionato giovanile, con lo scopo di educare i ragazzi e di insegnare loro quel fair play molto spesso invocato nello sport, le due società avevano chiesto, di comune accordo, di poter ripetere la gara. Si chiedeva, quindi, di annullare la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara. La Corte, visto il combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 2, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S.., - preso atto che dagli atti di causa non risulta che l’arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell’art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì che si sia trattato di un accordo extra ordinem intervenuto fra le due società interessate, di cui l’arbitro stesso è stato posto a conoscenza, respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società sportiva “Pescina Valle del Giovenco” S.r.l. e dispone l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Giovenco di Pescina (L’Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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