F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it 5) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVV
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 22 Gennaio 2010 www.figc.it
5) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PESCINA VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)
Con preannuncio di reclamo del 13 gennaio 2010 la società sportiva “Virtus Lanciano 1924” S.r.l. impugnava l’epigrafata decisione del Giudice Sportivo. Questi in sintesi i fatti: - al 37° del primo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Giorgio Bellucci, portiere della “Virtus Lanciano 1924”, a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenivano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l’intervento di un’ambulanza che conduceva il ragazzo all’ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell’incidente subìto dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all’arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall’incidente occorso al Bellucci, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi. Istruito il reclamo e fissata la data dell’odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 gennaio 2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva, sostanzialmente, l’eccessività della sanzione irrogata dal giudice sportivo, considerato che la decisione di non continuare la gara era stata presa solo per tutelare i calciatori delle due squadre e i loro genitori che, dopo il grave incidente occorso al portiere della “Virtus Lanciano 1924”, al quale era stata praticata anche la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, erano letteralmente sconvolti. Ci si stupiva anche del fatto che l’arbitro, nel suo referto, avesse liquidato l’accaduto come un banale scontro di gioco. Visto lo stato di shock in cui versavano i calciatori, che rientravano negli spogliatoi piangendo, e considerato che la gara si sarebbe dovuta continuare senza l’assistenza del medico, che aveva accompagnato il Bellucci in ambulanza, i due dirigenti accompagnatori avevano consegnato all’arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale comunicavano la loro decisione di non continuare la partita. Trattandosi di un campionato giovanile, con lo scopo di educare i ragazzi e di insegnare loro quel fair play molto spesso invocato nello sport, le due società avevano chiesto, di comune accordo, di poter ripetere la gara. Si chiedeva, quindi, di annullare la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara. La Corte visto il combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 3, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S., - preso atto che dagli atti di causa non risulta che l’arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell’art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì che si sia trattato di un accordo extra ordinem intervenuto fra le due società interessate, di cui l’arbitro stesso è stato posto a conoscenza, respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società sportiva “Virtus Lanciano 1924” S.r.l. e dispone l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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