F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 3 Febbraio 2010 www.figc.it 1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 3 Febbraio 2010 www.figc.it
1) RICORSO A.S.D. LORETO APRUTINO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010
2) RICORSO A.S.D. ES CHIETI CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA 0-6 NONCHÉ DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, SEGUITO GARA ES CHIETI CALCIO A 5/LORETO APRUTINO CALCIO A 5 DEL 17.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010
Al 10’ del 1° tempo dell’incontro Chieti/Loreto Aprutino in corso il 17.1.2010 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, due calciatori della società ospitante, a seguito di uno scontro fortuito, riportavano gravi lesioni al capo, in particolare, uno di essi, il portiere Masci Alessio, rimaneva a terra privo di sensi nonostante le cure mediche prontamente prestategli per cui, subito trasportato in stato di coma presso un presidio ospedaliero di Pescara veniva sottoposto ad intervento chirurgico al cranio per la rimozione di un ematoma. L’accaduto, fedelmente riportato nel referto di gara, produceva reazioni fortemente emotive e sgomento nei calciatori, tutti di giovane età, di entrambi le compagini, sicchè i dirigenti delle due società, di comune accordo, vista la situazione venuta a crearsi, decidevano di rinunciare alla prosecuzione della gara. Per quanto sopra il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pur rendendosi conto della particolarità dell’evento e delle eccezionali implicazioni di natura psicologica che avevano subito i partecipanti all’incontro, decideva di propendere per una interpretazione letterale dell’art.53, comma 2 N.O.I.F. infliggendo alle due società la punizione sportiva della perdita della gara prevista da detta norma (Com. Uff. n. 369 del 21.1.2010). Contro tale pronuncia hanno presentato separati reclami a questa Corte i sodalizi perseguiti, reclami che vanno preliminarmente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva. In logica sintonia le parti ricorrenti evidenziano come l’inusuale eccezionalità dell’evento e gli effetti derivati ai giovani calciatori, sconvolti per quanto occorso ai loro compagni, non consentivano soluzioni alternative rispetto a quella concordemente adottata sottolineando come anche l’arbitro avesse tacitamente condiviso la loro decisione; chiedono, pertanto una decisione disciplinare diversa. I reclami sono meritevoli di accoglimento. L’incidente di gioco, tanto più grave e per le conseguenze che ne derivarono ai due atleti coinvolti e per le ripercussioni emotive su tutti gli altri calciatori presenti, aveva creato in campo una situazione anomala ed eccezionale, ingestibile, che, oggettivamente, era di ostacolo ad una corretta e normale prosecuzione dell’incontro, situazione che, per altro profilo, si sottraeva ad ogni possibile valutazione
sul piano squisitamente tecnico. Si verte, pertanto, incontrovertibilmente, nel campo dell’ipotesi contemplata dall’art. 17, comma 4 C.G.S. che consente all’organo di giustizia adito decisioni alternative compresa quella di ordinare la ripetizione dell’incontro. Ed è proprio quest’ultima che si palesa, anche dal punto di vista più correttamente sportivo, quella maggiormente aderente alla vicenda, anche perché, a ben guardare, la specie non sembra rientrare nell’ambito concettuale della rinuncia come previsto dall’art. 53/2 N.O.I.F., che postula una opzione maturata in situazioni usuali o di scelte non condizionate da fattori oggettivamente inconsueti. Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) rispettivamente come sopra proposti dall’A.S.D. Loreto Aprutino Calcio A 5 di Loreto Aprutino (Pescara) e dall’A.S.D. ES Chieti Calcio A 5 di Chieti, li accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara su indicata. Dispone, altresì, restituirsi le tasse reclamo.
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