F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 3 Febbraio 2010  www.figc.it 3) RICORSO AC. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO C/5 AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 186/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 3 Febbraio 2010  www.figc.it

3) RICORSO AC. CARRE’ FUTSAL CHIUPPANO C/5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. ZANNONI STIVEN DANIEL SEGUITO GARA CALCETTO POGGIBONSESE/CARRÈ FUTSAL CHIAPPANO DEL 23.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 392 del 27.1.2010)

L’A.C. Carrè Futsal Chiuppano C/5 ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale, nei modi e termini regolamentari, la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale, in relazione all’incontro Chiuppano/Poggibonsi, è stata inflitta al calciatore Daniel Stiven Zannoni la squalifica per due giornate di gara“per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall’azione di gioco”. Assume la ricorrente che tale motivazione non sarebbe corrispondente alla realtà dei fatti, dei quali offre prospettazione del tutto difforme dalla refertazione arbitrale nella quale l’episodio viene ricostruito precisando che il Zannoni “colpiva intenzionalmente da tergo un avversario con un calcio violento”. Va ricordato che, indiscussamente, il rapporto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova sicchè non può superarsi l’inequivoca narrazione della vicenda contenuti in referto sulla base di semplici affermazioni di parte, del tutto inidonee a ricostruire diversamente l’episodio per cui è processo. Tanto premesso, a parere della Corte la condotta sanzionata, per come esposta dal direttore di gara ed a stregua della previsione regolamentare, avrebbe potuto addirittura conseguire più grave punizione, nella fattispecie non erogata con indubbio vantaggio per l’atleta riduttivamente squalificato.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto A.C. Carrè Futsal Chiuppano C/5 di Carrè (Vicenza).  Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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