F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 5 Febbraio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVV
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 5 Febbraio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE MARIO BARWUAH BALOTELLI SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/INTERNAZIONALE DEL 6.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 7.1.2010)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Chievo Verona/Internazionale, disputato in data 6 gennaio 2010 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Mario Barwuah Balotelli l’ammenda di € 7.000,00 per aver, al 43° del secondo tempo, uscendo dal terreno di giuoco a seguito di sua sostituzione, rivolto ripetutamente un applauso provocatorio nei confronti del pubblico. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la F.C. Internazionale Milano S.p.A., la quale lamenta, in via preliminare, l’inammissibilità della relazione redatta della Procura Federale quale prova della condotta del calciatore Balotelli, in quanto tale relazione ha ad oggetto fatti di gara che esulano dal potere di indagine e di iniziativa disciplinare della Procura e che competono esclusivamente all’arbitro.
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