F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 5 Febbraio 2010  www.figc.it 1) RICORSO SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 188/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CGF del 5 Febbraio 2010  www.figc.it

1) RICORSO SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CAZZAMALLI ALESSANDRO SEGUITO GARA BASSANO VIRTUS/SAN MARINO DEL 24.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 91/DIV del 26.1.2010)

Al 21° del secondo tempo, della gara Bassano Virtus/San Marino disputata il 24.1.2010, il calciatore Cazzamalli Alessandro numero 4 della società San Marino colpiva con un calcio da tergo un calciatore avversario senza alcuna possibilità di prendere il pallone. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 26.1.2010, lo sanzionava con la squalifica per due gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società San Marino chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il Cazzamalli non intendeva in alcun modo recare danno all’avversario, ma intendeva unicamente interrompere in qualche maniera il gioco poiché un suo compagno era stato colpito da un avversario ed era rimasto a terra e ciò nonostante nessuno provvedeva ad interrompere il gioco stesso pur in considerazione della necessità di cure del giocatore a terra. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Cazzamalli ha colpito volontariamente un avversario, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro che ha puntualmente ricostruito gli stessi dal medesimo in quel momento percepiti. Ancora nessuna giustificazione può essere determinata dalla circostanza evidenziata dello stato di necessità di interrompere il gioco per prestare soccorso al compagno, poiché ciò, a prescindere dalla veridicità o meno di detta circostanza, poteva avvenire senza il ricorso a manifestazioni comunque connotate da violenza ben potendo intervenire con altri mezzi (es. richiamo all’arbitro ed agli assistenti, trattenuta della palla con le mani, ecc.) più consoni alla paventata necessità. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l’esatta sanzione prevista dal vigente codice di giustizia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (Repubblica di San Marino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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