F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010 www.figc.it 1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010 www.figc.it
1) RICORSO DELL’U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA FINO AL 16.05.2010 CON GARE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE ED € 5000,00 DI AMMENDA SEGUITO GARA BITONTO/FRANCAVILLA DEL 24.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 25.1.2010)
La U.S. Bitonto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 25.1.2010 con la quale è stata irrogata la squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 16.5.2010 con gare da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e l’ammenda di € 5.000,00 “per avere i propri sostenitori, durante l’intera durata del secondo tempo, fatto oggetto uno degli Assistenti Arbitrali del lancio di numerose pietre una delle quali, di grosse dimensioni al 48° minuto lo attingeva al capo cagionandogli una ferita con abbondante fuoriuscita di sangue e costringendo l’Ufficiale di gara ad abbandonare il terreno di gioco per essere condotto con ambulanza in ospedale ove i sanitari gli diagnosticavano ferita lacero contusa alla regione occipitale con stato ansioso reattivo ed applicavano sulla ferita due punti di sutura con prognosi di dieci gg. s.c.”. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce che il Giudice Sportivo avrebbe errato nell’infliggere un provvedimento ritenuto eccessivo in quanto vi sarebbero state molteplici e significative circostanze attenuanti ignorate dal giudicante, quali l’opera di preparazione svolta dalla società ospitante con l’espressa e tempestiva richiesta e predisposizione di adeguato servizio di ordine pubblico, la fattiva ed incondizionata collaborazione con le forze dell’ordine e le altre Autorità competenti da parte della società al fine di identificare e perseguire gli autori dei comportamenti incriminati e il prodigarsi da parte dei dirigenti e in particolare del medico sociale nel soccorrere ed assistere l’Ufficiale di gara colpito. La ricorrente inoltre fa rilevare l’assenza di qualunque precedente sia specifico che generico in capo alla stessa al fine di ottenere una congrua riduzione delle sanzioni irrogate. A sostegno del ricorso adduce altresì precedenti giurisprudenziali. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Infatti non vi è motivo per riformare la decisione del Giudice Sportivo che appare congrua e pienamente commisurata al comportamento tenuto dai sostenitori della società ricorrente, comportamento particolarmente grave che ha provocato lesioni significative all’Ufficiale di gara e che avrebbe potuto avere conseguenze anche più importanti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Bitonto Calcio di Bitonto (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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