F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010  www.figc.it 3) RICORSO DELL’A.P.D. G.S. BOCA BARCO AVVERSO L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 12 Febbraio 2010  www.figc.it

3) RICORSO DELL’A.P.D. G.S. BOCA BARCO AVVERSO LA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BONAZZI MICHELE SEGUITO GARA BOCA/CAMPEGINESE DEL 6.12.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. 29 del 20.1.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con Com. Uff. n. 25 del 16.12.2009, a seguito della sospensione disposta dall’Arbitro, per il venir meno delle condizioni di sicurezza, della gara Boca Barco/Polisportiva Campeginese del 6.12.2009 a causa di una grave rissa scatenatasi tra i calciatori delle squadre avversarie, poi estesa anche agli spettatori sugli spalti, irrogava pesanti sanzioni disciplinari come meglio descritte nella delibera impugnata. L’Associazione romagnola, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale. All’esito, l’organo di secondo grado, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Arbitro deliberava di annullare la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui si infliggeva alla G.S. Boca Barco la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e la squalifica per 3 giornate di gara inflitta ai calciatori Giavarini Matteo, Masoero Carlo, Lipani Fabio, Conforti Riccardo e di confermare nel resto il provvedimento gravato mandando alla Delegazione Provinciale di Parma l’incombente per la riprogrammazione della gara. Ricorre a questa Corte la G.S. Boca Barco, limitatamente al capo della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonazzi Michele riproponendo a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello e domanda in via principale, l’annullamento della decisione relativamente alla sola sanzione inflitta al calciatore Bonazzi od in subordine, una sua congrua riduzione. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 31 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.P.D. G.S. Boca Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) e dispone l’addebito della tassa reclamo.

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