F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it 2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’ATLETICO S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 191/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 25 Febbraio 2010  www.figc.it

2) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DELL’ATLETICO SESSANO AVVERSO LE SANZIONI:

AMMONIZIONE CON DIFFIDA E INIBIZIONE PER ANNI 2 AL SIG. MANCINI MARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.S.D. SESSANO;

AMMENDA DI € 1.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2128/2PF09-10/GT/DL DEL 26.10.2009 - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT.1, COMMA 1, E 12, COMMA 5; 4, COMMA 1 E 14, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 7.1.2010)

Visto il ricorso proposto dal signor Mario Mancini, nella qualità di presidente della società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, e dalla società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, in persona del suo presidente in carica, rappresentati e difesi dal dott. Pierluigi De Bellis ed selettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, avverso:

- la decisione della Commissione Disciplinare – Comitato Regionale Molise, riunitasi il 17 dicembre 2009, pubblicata sul Com. Uff. n. 69 del 7 gennaio 2010, con cui si è inflitta al signor Mancini, nella sua qualità, l’ammonizione con diffida e l’inibizione da ogni attività in seno alla F.I.G.C., nonché a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale per anni due, nonché alla società sportiva A.S.D. Atletico Sessano, in aggiunta all’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo e riportata sul Com. Uff. n. 149 del 10 giugno 2009, la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 con diffida;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

ritenuto che:

- il ricorso viene proposto ai sensi dell’art. 39 C.G.S., che prevede le ipotesi in cui è ammessa, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva (comma 1), nonché, da parte della Corte medesima, la revisione nei confronti delle dette decisioni (comma 2);

- nei motivi, posti a fondamento del ricorso, non viene dedotta alcuna delle ipotesi che consentono la revocazione o la revisione, così come indicate all’art. 39, commi 1 e 2, C.G.S.;

- il ricorso, tra l’altro, non risulta nemmeno notificato o comunicato alla Procura Federale, in violazione di quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 38 C.G.S.;

- in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 39 C.G.S, come sopra proposto dall’Atletico Sessano di Montaquila (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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