F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 26 Febbraio 2010  www.figc.it 1) RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE S

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 11 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 26 Febbraio 2010  www.figc.it

1) RICORSO POL. GAETA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 C.G.S. PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. MIGLIOZZI DAMIANO; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARZULLO FLAVIO,

INFLITTE SEGUITO GARA GAETA/SANLURI CALCIO DEL 7.2.2010

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 10.2.2010)

Con ricorso del 12.2.2010 la Polisportiva Gaeta ha presentato appello avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 114 del 10.2.2010, di:

- inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. per cinque gare effettive al signor Migliozzi Damiano;

- squalifica per tre gare effettive al giocatore Flavio Marzullo. La ricorrente ha chiesto una riduzione delle due squalifiche, “in quanto sproporzionate ed estremamente punitive, rispetto ai fatti realmente accaduti”, fornendo una propria versione delle condotte del Magliozzi e del Marzullo. Questa Corte innanzitutto osserva che – a ben vedere – si tratta di due ricorsi differenti che vanno separati e separatamente trattati, in quanto relativi a fatti diversi, peraltro uno relativo a dirigente (Magliozzi) e l’altro relativo a calciatore per fatto di gioco (Marzullo).

A) Riguardo al ricorso avverso l’inibizione al signor Marzullo, questa Corte rammenta che – in assenza di ogni altro elemento – il fatto storico va ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, data la notoria forza probatoria peculiare del referto stesso. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha correttamente fatto applicazione del disposto dell’art. 19 C.G.S., attesa la particolare gravità del fatto. In ragione di tale assorbente considerazione, l’appello va respinto.

B) Riguardo alla squalifica relativa al calciatore Marzullo, va ugualmente richiamata la peculiare forza probatoria del referto arbitrale. Del resto, anche in questo caso manca ogni ulteriore allegazione che possa consentire di distaccarsi dalla valutazione arbitrale, fatta correttamente propria dal Giudice Sportivo. Peraltro, l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il reclamo, come sopra proposto dalla Pol. Gaeta di Gaeta (LT), in due distinti appelli, li respinge entrambi. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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