COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale N. 0

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

N. 09. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. GIOVANNI CALIENDO, (COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE 78), ART. 5, COMMI 1 E 4 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. PALMESE 78, EX ARTT. 4, COMMA 1 E 5, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 24 febbraio 2010, che ha fatto seguito all’atto di deferimento

del Sig. Vice Procuratore Federale, dott. Giacchino Tornatore, in data 18 dicembre 2009, protocollo

3485/1044, a carico dei tesserati indicati in epigrafe e per le motivazioni in esse indicate; tanto premesso

OSSERVA:

alla riunione dell’8 marzo 2010 è risultato presente il deferito, sig. Giovanni Caliendo, Commissario

straordinario della società U.S. Palmese 78, in proprio e quale rappresentante della società medesima. Il

rappresentante della Procura Federale, Sostituto, avv. Raffaele Sorbo, preso atto del patteggiamento,

proposto in proprio, ex artt. 23 e 24, dal sig. Giovanni Caliendo, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig.

Giovanni Caliendo, l’ammenda di euro 500,00; per la società U.S. Palmese 78, la sanzione pecuniaria di

euro 500,00. La C.D.T. ha preso in esame le posizioni delle parti deferite (sotto il profilo soggettivo il sig.

Giovanni Caliendo e, sotto quello oggettivo, la società U.S. Palmese 78), chiamate a rispondere delle

violazioni delle norme in epigrafe indicate. Rileva, altresì, che il sig. Caliendo, previa espressa ammissione

di responsabilità, ha concordato con il Sostituto Procuratore Federale la sanzione, ai sensi dell’art. 23

C.G.S., nella misura di euro 500,00 di ammenda. Questa Commissione, preliminarmente, concorda in

ordine al patteggiamento proposto dall’incolpato, anche in ragione della circostanza che il sig. Giovanni

Caliendo ha proceduto ad un atto di resipiscenza e pentimento, sottolineando di aver agito per “mera

leggerezza” e senza “alcun dolo”, assicurando che, “per il futuro… eviterà ogni ulteriore comportamento,

che possa ravvisare estremi di violazioni”. Rileva, altresì, che i fatti contestati integrano anche la

responsabilità diretta della società U.S. Palmese 78, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 5 , C.G.S., per la

violazione addebitata al dirigente e commissario straordinario pro-tempore, tramite l’affissione di un

manifesto pubblico, lesivo degli Organi della Giustizia Sportiva Territoriale del Comitato Regionale

Campania, nonché del Comitato medesimo. Per quanto sopra esposto, in primo luogo nella valutazione del

predetto atto di resipiscenza e pentimento, questa C.D.T. ritiene equa ed adeguate le sanzioni, così come

richieste dalla Procura Federale e patteggiate dal sig. Giovanni Caliendo. P.Q.M.

DELIBERA

in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico del sig. Giovanni

Caliendo, l’ammenda di euro 500,00 (mediante addebito sul conto della società di appartenenza,

U.S. Palmese 78); a carico della medesima società U.S. Palmese 78, l’ammenda di euro 500,00.

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