COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 87. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
87. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ISOLA DI PROCIDA – GARA REAL SAN FELICE A CANCELLO /
ISOLA DI PROCIDA DEL 20.02.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, per quanto attiene
all’inibizione del sig. Lubrano Lavi Matteo Grazia, essendo inferiore a mesi uno, ai sensi dell’art. 45, comma
2, lettera b), C.G.S., è inammissibile. Per ciò che attiene alla doglianza, avanzata dalla ricorrente, in ordine
al calciatore Malgieri Alessandro, questa Commissione ritiene che non sussistano i presupposti per una
riduzione della sanzione. D’altro canto, deve precisarsi che la ricorrente non ha integrato la
documentazione, esistente agli atti, in modo probante, idoneo a modificare la commisurazione della
squalifica, inflitta dal G.S.T. a carico del nominato calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, nella parte riguardante l’inibizione a carico del dirigente, sig.
Lubrano Lavi Matteo Grazia; di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T.,
nella parte relativa alla richiesta di riduzione del calciatore Malgieri Alessandro; dispone addebitarsi
la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Isola di Procida.