COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 88. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
88. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAZZARO SALVATORE – GARA PRO AKERY 1926 / COMP.
VOLTURNO DEL 27.02.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato il ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta
di audizione, ritiene di poter accedere alla richiesta di riduzione della squalifica, per tre giornate di gara,
inflitta al calciatore, sig. Nazzaro Salvatore. Invero, sulla base di una valutazione equitativa, la sanzione
inflitta dal Giudice di prime cure si appalesa commisurata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità
dell’infrazione commessa dal calciatore in esame. Il ricorrente – che ha vanamente tentato, senza produrre
alcun elemento probante ma soltanto sulla base di un’affermazione apodittica, di disconoscere il gesto di
aver scagliato il pallone, con le mani, verso un avversario – è stato colpevole di un gesto di stizza,
comunque riprovevole e censurabile, ma che deve essere punito in rapporto proporzionale all’effettiva
gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Nazzaro Salvatore, di ridurre a due giornate
di gara la squalifica a suo carico; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura
di euro 65,00, ridotta per i reclami proposti in proprio dai tesserati.