COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 89. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

89. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOVIO ANTONIO – GARA GROTTA SOCCER / ACLI SAVIGNANO

DEL 7.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ascoltato il ricorrente, che aveva presentato regolare richiesta

di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la sanzione comminata in prime

cure nei confronti del ricorrente, risulta eccessiva, rispetto alla descrizione, peraltro obiettivamente

generica, resa dall’arbitro nel suo referto di gara. In particolare, la condotta del predetto sig. Bovio, seppure

rilevante dal punto di vista disciplinare, non è connotata dall’elemento della violenza, per cui la relativa

sanzione deve essere ricondotta in termini di equità e di effettiva proporzionalità, rispetto alla gravità

dell’infrazione commessa. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Bovio Antonio, di ridurre da otto a sei le

giornate di gara la squalifica a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata

(ma con preventiva autorizzazione all’addebito, da parte della società di appartenenza).

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it