COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 90. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 78 del 11 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

90. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA RIONE TERRA / ATLETICO

CASALNUOVO DEL 21.02.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione, in

ordine al quale, in ragione dell’urgenza di provvedere, dispone l’immediata discussione. Deve premettersi

che la società ricorrente ha proposto il proprio atto d’impugnazione con una modalità (procedura

d’urgenza), non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’attività regionale dilettantistica e/o

giovanile. Quanto al merito del reclamo, la sanzione inflitta, in prime cure, nei confronti del calciatore

Colucci Nunzio, risulta eccessiva rispetto alle descrizioni dell’arbitro, di cui al referto di gara. In via specifica,

la condotta del predetto calciatore Colucci Nunzio, seppure rilevante dal punto di vista disciplinare, appare

essere stata giudicata in termini non conformi ai principi di equità e proporzionalità, rispetto all’effettiva

gravità dell’infrazione commessa dal tesserato. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Atletico Casalnuovo, di ridurre da tre a

due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Colucci Nunzio; nulla dispone in ordine alla

tassa reclamo, non versata.

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