COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 91. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
91. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GREGORIANA – GARA GREGORIANA / CONTURSI TERME DEL
28.11.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; ascoltata, nella persona del suo rappresentante, la società
reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentito (in seconda convocazione, dopo
che era risultato assente alla prima) l’arbitro a chiarimenti; tanto premesso, rileva, alla luce di quanto
dichiarato dall’arbitro in sede di audizione, che – nonostante la probante documentazione, prodotta dalla
società reclamante – il direttore di gara ha precisato che le linee di delimitazione, nonché quelle interne del
terreno di gioco, non fossero visibili, se non posizionandosi a cavallo delle stesse. Sul punto, questa C.D.T.
è necessitata ad osservare: da un lato, che la competenza in ordine alla praticabilità del terreno di gioco ed
alla visibilità della relativa tracciatura delle linee perimetrali sia riservata, in via esclusiva, al direttore di gara;
dall’altro, che le dichiarazioni del direttore di gara, in sede di audizione, non si appalesano conformi
all’obbligo di lealtà sportiva, che deve essere rispettato da tutti i tesserati e, dunque, a maggior ragione, da
un arbitro, con specifico riferimento alla presa d’atto, da parte sua, della documentazione prodotta dalla
società reclamante. Invero, non può sottacersi, in particolare, che l’arbitro – dopo essere risultato assente,
si ribadisce, alla prima convocazione – ha risposto in modo evasivo (“non posso dire che…”) ed,
obiettivamente, poco convincente (“Preciso, ancora, che le linee in questione fossero visibili solo ponendo
la propria persona sulle stesse, ma non a distanza neanche di pochi metri”). Questa C.D.T. ritiene di dover
decidere, senza alcuna necessità di ulteriori accertamenti, in ordine all’aspetto relativo alla visibilità, o
meno, delle linee perimetrali del terreno di gioco, in quanto esso è riservato alla discrezionalità dell’arbitro.
Di conseguenza, atteso che la società Gregoriana (che, sul punto, non ha obiettato, neppure all’atto
dell’audizione presso questa C.D.T.) deve essere giudicata responsabile del mancato adempimento,
prescritto dal direttore di gara, di “rafforzamento” della tracciatura del gioco, il reclamo deve essere
rigettato, per quel che concerne la richiesta di ripetizione della gara. Quanto, invece, alle già richiamate
dichiarazioni del direttore di gara, con specifico riferimento alla sua audizione presso questa Commissione,
la C.D.T. dispone che gli atti, in una con la documentazione di riferimento, siano rimessi, per l’attivazione
del procedimento disciplinare a carico del direttore di gara, al competente Comitato Regionale Arbitri della
Campania, prescrivendo ad esso di informare questa C.D.T. in ordine al relativo esito. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, proposto dalla società Gregoriana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società medesima; dispone che gli atti siano rimessi, in una con la
documentazione di riferimento, per l’attivazione del procedimento disciplinare a carico del direttore
di gara, al competente Comitato Regionale Arbitri della Campania, prescrivendo ad esso di
informare questa C.D.T. in ordine al relativo esito.