COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 92. DELI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTA’ DI ATRIPALDA
CALCIO / BISACCESE DEL 27.02.2010 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto. Invero, il reclamo, trasmesso
in data 5.03.2010, a mezzo plico raccomandato, dalla società reclamante, avverso la sanzione del Giudice
Sportivo Territoriale, con la quale era stata inflitta la squalifica a carico del calciatore Centrella Luca, è
risultato privo della firma del presidente. Essendo, quindi, venuto meno uno dei presupposti formali, previsti
ad substantiam, in ordine all’ammissibilità dei reclami, quello in esame deve essere dichiarato
inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Città di Atripalda Calcio