COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 92. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

92. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CITTA’ DI ATRIPALDA CALCIO – GARA CITTA’ DI ATRIPALDA

CALCIO / BISACCESE DEL 27.02.2010 – PROMOZIONE

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto. Invero, il reclamo, trasmesso

in data 5.03.2010, a mezzo plico raccomandato, dalla società reclamante, avverso la sanzione del Giudice

Sportivo Territoriale, con la quale era stata inflitta la squalifica a carico del calciatore Centrella Luca, è

risultato privo della firma del presidente. Essendo, quindi, venuto meno uno dei presupposti formali, previsti

ad substantiam, in ordine all’ammissibilità dei reclami, quello in esame deve essere dichiarato

inammissibile. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto

della società Città di Atripalda Calcio

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it