COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 95. DELI

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 80 del 18 Marzo 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

95. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / CAVA DEI TIRRENI DEL 6.03.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto. Invero, dalla lettura del reclamo

non si evince alcun elemento che possa confutrare quanto riportato dettagliatamente dall’arbitro nel proprio

referto di gara, che configura, per consolidata giurisprudenza sportiva, fonte privilegiata di prova. In ordine

alla commisurazione della pena, questa Commissione ritiene che la squalifica inflitta dal Primo Giudice, a

carico del calciatore Nigro Gerardo, sia stata quantificata con equità e giusta proporzione, rispetto

all’effettiva gravità ed obiettiva, pesante volgarità del gesto commesso (violento calcio volontario al portiere

della squadra antagonista). P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, confermando la squalifica inflitta dal G.S.T., a carico del menzionato

calciatore; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società San Gregorio.

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