COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 87 del 10.02.2010 Decisione della commissione Disciplinare 5.2.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 87 del 10.02.2010
Decisione della commissione Disciplinare
5.2.1. A.P.D. SPORTING RIONERO – Avverso Provvedimenti G.S.T. – C.U. n. 77: Squalifica Calciatore
(Gara SPORTING RIONERO– MONTAQUILA del 17.01.2010 – Campionato 2^ categoria Girone A – 1^ ritorno)
La Commissione Disciplinare,
visto il ricorso presentato dalla società A.P.D. Sporting Rionero avverso la squalifica del calciatore Rossi Arnaldo, osserva quanto segue.
Dallo stesso non si rileva alcuna motivazione posta alla base del ricorso stesso. La società ricorrente riporta solo la motivazione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 77 del 20 gennaio 2010 e chiede la riforma della decisione impugnata con riduzione della squalifica al calciatore in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
La mancanza di motivi a sostegno del ricorso non permette a questa C.D. di poter entrare nel merito dello stesso, che, conseguentemente, deve dichiararsi inammissibile come espressamente previsto dall’art. 33, comma 6, del C.G.S.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.